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AUTOTRASPORTATORI: RIDUZIONE ACCISE II TRIMESTRE 2025


BREAKING NEWS:

Con nota n. 0382555 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2025.

Per il bonus riferito ai consumi effettuati nel secondo trimestre 2025 il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane entro il 31.07.2025.

 

Va evidenziato che:

– per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile è necessario rispettare il parametro pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso;

– il beneficio non spetta per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

 

 La riduzione delle accise relativa al II°  trimestre 2025 è pari ad euro:

 

214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° aprile al 14 maggio 2025 di gasolio e gasoli paraffinici;

229.18 per mille litri di prodotto – gasolio – gasoli paraffinici non conformi - relativo ai consumi dal  15 maggio al 30 giugno;

214,18 per mille litri di prodotto    dal 15 maggio  al 30 giugno  per i gasoli paraffinici  conformi.

 

Infatti il quadro  A1  chiede l’indicazione degli autoveicoli e dei consumi dal 1° aprile al 14 maggio, il quadro A2 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasolio o  gasoli paraffinici che non  soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4  secondo periodo del D.lgs. 43/2025 per il periodo dal 15 maggio al  30 giugno, mentre il quadro A3 chiede l’indicazione degli autoveicoli alimentati da gasoli paraffinici che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 comma 4 del  D.lgs.  43/2025 per il periodo dal 15 maggio al 30 giugno.

Per l’indicazione nei diversi periodi consultare il punto VI della nota.

 

La dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.07.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota).

 

il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740.

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24, oppure richiesto a rimborso.

 

L’ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo, devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. REDDITI.

 

Il credito spettante non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.

 

 

 

 

 
 
 

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