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AUTOTRASPORTO: LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2023


BREAKING NEWS:

Il Mef, con il comunicato stampa n. 74 del 10 giugno 2024 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023 da indicare nel modello Redditi 2024, confermando tali deduzioni rispetto a quanto previsto per il precedente periodo d’imposta.

L'art. 66, comma 5, TUIR, riconosce agli autotrasportatori di merci in conto terzi una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone.

La deduzione non spetta per i trasporti effettuati dai dipendenti e/o collaboratori familiari.

 

In merito ai trasporti di merci effettuati dall’imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

 

I trasporti effettuati all’interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello previsto per i trasporti oltre il Comune (quindi,  la deduzione è pari a 16,8 euro).

 

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi, se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

A tal fine l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

 

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2024 secondo quanto segue:

- per i contribuenti in contabilità ordinaria, il beneficio deve essere indicato nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44;

- per i contribuenti che hanno adottato la contabilità semplificata, l’indicazione deve avvenire nel rigo RG22 con i codici 16 e 17.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

 

 

 


 
 
 

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