Con riferimento alle nostre circolari n. 4, 7 e 8 2022 vi ricordiamo che, avendone i requisiti, tutte le imprese diverse dalle energivore e gasivore, possono beneficiare del credito di imposta, ove nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 abbiano avuto un incremento di costo superiore al 30% rispetto ai medesimi periodi riferiti al 2019. Qualora si siano riforniti dallo stesso fornitore devono farne esplicitamente richiesta; quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, invia al proprio cliente una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo e terzo trimestre dell’anno 2022.
Il credito di imposta sopra richiamato è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 entro la data del 31/12/2022 oppure, in alternativa, cedibile per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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