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Il DL 30.12.2023 n. 215 è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla G.U. 28.2.2024 n. 49 ed entrata in vigore il 29.2.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
L’argomento verrà trattato nella prossima circolare.
Di seguito Vi diamo conto di:
ASSEMBLEE “A DISTANZA” PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
L’art. 3 co. 12-duodecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 30.4.2024.
In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, sarà possibile:
prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle S.r.l., nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
consentire, nelle S.r.l., anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato.
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