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ESONERO PER TABACCAI E TITOLARI DI PATENTINO



Recentemente, con la Determinazione 24.10.2022, n. 484555/RU, l'Agenzia delle Dogane ha stabilito che:


"i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".

In particolare, tale esonero è riconosciuto, come evidenziato nella citata Determinazione, posto che:

  • il rivenditore, per la vendita di generi di monopolio, valori postali / bollati, percepisce un aggio (rispettivamente pari al 10% - 5% del prezzo di vendita ovvero variabile a seconda della tipologia);

  • l'aggio "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull'acquirente", considerato che il prezzo è determinato ex lege / sulla base di specifiche Convenzioni;

  • per i suddetti prodotti le modalità di pagamento delle accise / imposta sui generi di monopolio sono in grado di assicurare adeguati controlli, con esclusione del rischio di evasione fiscale e di “pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato";

  • è necessario assicurare "la funzionalità ed efficienza del servizio di vendita al dettaglio".

Le medesime considerazioni sopra evidenziate con riguardo al rivenditore risultano valide anche con riferimento ai titolari di patentino che effettuano la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.


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