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GASOLIO AUTOTRAZIONE - RECUPERO ACCISE III TRIMESTRE 2026

12 ore fa
Tempo di lettura: 2 min

BREAKING NEWS:

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Nota n. 642547 del 30 settembre 2026, comunica che è disponibile sul proprio sito il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla fruizione del beneficio.

 

Segnaliamo che a decorrere dal 1° ottobre 2026 gli esercenti attività di trasposto merci e persone che intendano presentare dichiarazioni di rimborso per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione, sono tenuti, ove già non abilitati, a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. da utilizzare per la trasmissione delle predette dichiarazioni.

Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2026, le suddette dichiarazioni non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea.

Inoltre, sempre a decorrere da tale data, sono stati ridotti a 30 giorni, rispetto ai precedenti 60 giorni, i termini del silenzio assenso per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

 

Ammontare del beneficio

A seguito degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prodotti energetici, e dei vari provvedimenti emanati nel corso del trimestre in oggetto, l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come  carburante è variata più volte.

La misura del rimborso riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, stante l’invarianza dell’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis dell’allegata Tabella A del predetto decreto, è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato.

 

Modalità di fruizione del beneficio

La dichiarazione di rimborso potrà essere presentata dal 1°ottobre al 2 novembre 2026.

Il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il 6740.

L'Agenzia delle Dogane ricorda che gli esercenti l'attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto.

Inoltre, per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

 

 

 

 
 
 

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