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Con Risposta ad Interpello 5 giugno 2024, n. 129, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento dell'imposta di bollo dovuta sulle quietanze di pagamento emesse. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in caso di quietanze di pagamento rilasciate con documento distinto dalla fattura che ha già scontato l' imposta di bollo, le stesse sono considerate al pari di un nuovo atto imponibile e, pertanto, non opera l'esenzione prevista dalla nota 2, art. 13, D.P.R. n. 642/1972.
Per beneficiare della citata disposizione agevolativa è infatti necessario che la quietanza sia materialmente allegata al documento già tassato.
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