top of page

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.


BREAKING NEWS:

I sostituti d'imposta devono assoggettare la rivalutazione maturata in ciascun anno ad imposta sostitutiva nella misura del 17%, versando l’acconto (calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni) entro il giorno 16 dicembre dell'anno di competenza e il saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Entro il 17 febbraio 2025 (in quanto il 16 febbraio cade di domenica).

L'acconto dell'imposta in questione è stato versato entro il 16 dicembre 2024.

 

Entro il 17 febbraio 2025 i sostituti d'imposta dovranno provvedere a:

  • Calcolare il 17 per cento delle rivalutazioni maturate nel 2024, versare tale saldo indicando nella "Sezione Erario" del Mod. F24, il codice tributo: 1713 - "Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 D.Lgs. 47/2000". Come "mese di riferimento" si dovrà indicare "0012" e come "anno di riferimento" "2024".

 


Nel caso in cui l'importo versato entro il 16 dicembre 2024 risulti superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'intero anno 2024 si genera un credito verso l'Erario che sarà possibile recuperare in compensazione su Mod. F24.



 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page