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RIMBORSO IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI



Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2022 sarà quindi possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2021.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Il 30 settembre 2022 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dai contribuenti e contenenti errori.

Lo Studio resta a disposizione per l'invio.


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