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TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI


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BREAKING NEWS:

Con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio, si sta valutando la convenienza fiscale di sostenere costi per omaggiare clienti, fornitori e dipendenti. 

La novità 2025, rispetto al 2024, sta nel pagamento necessariamente tracciabile degli stessi. 

La  legge di Bilancio 2025 ha appunto introdotto un periodo all’art. 108 del Tuir disponendo che sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

OMAGGI EROGATI DALLE IMPRESE

Come di consueto si possono avere le seguenti  casistiche:

- omaggio acquistato e donato a terzi (clienti/fornitori);

- omaggio acquistato e donato ai dipendenti;

- bene autoprodotto e donato a terzi (clienti/fornitori);

- bene autoprodotto e donato ai dipendenti.


Partendo dai primi 2 casi, i più consueti, il bene omaggiato al cliente/fornitore: se il costo unitario è superiore a 50 euro, l’azienda lo deduce ma con il limite delle spese di rappresentanza, e l’Iva è indetraibile, mentre se è inferiore a 50 euro il costo è deducibile senza limiti e l’Iva è detraibile.

La successiva cessione gratuita è fuori campo Iva, nel primo caso, ossia per il bene superiore a 50 euro, ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4, perché all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta, mentre nel secondo caso, ossia per i beni inferiori a 50 euro, è fuori campo Iva.

 

OMAGGI EROGATI DAGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti.

OMAGGI A SOGGETTI TERZI

OMAGGI A DIPENDENTI

Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50,00 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50,00 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva.

Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile.


 
 
 

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