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Agli autotrasportatori di merci è riconosciuto il rimborso / utilizzo in compensazione del c.d. “caro petrolio” relativo al carburante utilizzato per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Per il bonus riferito ai consumi effettuati nel primo trimestre 2024 il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane entro il 30.4.2024.
Si evidenzia che:
– per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, va rispettato il parametro pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso;
– il beneficio non spetta per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO “CARO PETROLIO”
Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6740”) oppure richiesto a rimborso.
Come rammentato dall’Agenzia delle Dogane nella Nota n. 96399/RU al credito in esame non trova applicazione quanto previsto dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2008 e quindi lo stesso può essere utilizzato in compensazione senza considerare il limite di € 250.000 (importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU).
Il credito non utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto va richiesto a rimborso presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane entro il successivo 30.6.
N.B. Considerato che il credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2022 poteva essere utilizzato in compensazione fino al 31.12.2023 l’eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine dovrà essere chiesta a rimborso entro il 30.6.2024.
Sul punto fa “eccezione” l’utilizzo in compensazione del credito riferito ai consumi del quarto trimestre.
Il credito relativo al quarto trimestre 2022 può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2024 mentre quello relativo al quarto trimestre 2023 può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2025.
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